La digitalizzazione degli appalti e dei contratti pubblici

24 gennaio 2024
Stretta di mani

Dal 1° gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei Contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici. La digitalizzazione della pubblica amministrazione rappresenta la vera grande sfida dei prossimi anni che potrà contribuire al rilancio del Paese. Lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza prevede, infatti, tra i suoi obiettivi definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e i requisiti di interoperabilità e interconnettività (M1C1-70). 

Il Nuovo Codice dei Contratti pubblici dedica alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici un’intera sezione del Codice (articoli 19-36). La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. 

Cosa cambia per la PA 

  • La digitalizzazione dell’intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da AGID, raccolte e consultabili nel Registro Piattaforme Certificate (RPC) sul portale dei dati aperti dell’Anac. 
  • Tali piattaforme devono essere utilizzate per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle varie procedure di gara: la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l’accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione; la gestione delle garanzie. 
  • Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c’è la Banca Dati Anac, che interagisce da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, dall’altra con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. 
  • Le Pubbliche Amministrazioni possono anche avvalersi delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome. 
  • Implementazione del Fascicolo virtuale dell’operatore economico predisposto da Anac, strumento per accedere alle informazioni sugli operatori economici, per la verifica del possesso dei requisiti necessari alla partecipazione agli appalti pubblici e dell’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva). 
  • L’aggiornamento automatico dei dati e documenti contenuti nel fascicolo, che l’operatore economico può inserire attraverso apposite funzionalità, da parte degli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate) attraverso l’interoperabilità e la possibilità per le stazioni appaltanti  di consultare e riutilizzazione i dati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa. 

Pubblicità e trasparenza  

La disponibilità di informazioni online, inclusa la pubblicazione tempestiva dei dati, promuove la trasparenza e rende più accessibili le opportunità di appalto agli operatori economici. In particolare:

  • il Registro delle Piattaforme certificate fornisce il quadro dei soggetti abilitati a partecipare agli appalti pubblici digitali; 
  • la documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e rimane costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
  • Presa in carico quotidiana da parte della Banca dati Anac delle richieste di pubblicazione trasmesse, attraverso le piattaforme digitali dalle stazioni appaltanti e invio all’Ufficio europeo. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici Anac. 

Che cosa ne deriva 

  • La digitalizzazione dei contratti pubblici semplifica le fasi del ciclo di vita degli appalti, riduce i tempi di esecuzione e migliora l'efficienza operativa delle Stazioni Appaltanti. Permette maggiore trasparenza e accessibilità delle informazioni online, inclusa la pubblicazione tempestiva dei dati, e facilita la conoscenza delle opportunità di appalto agli operatori economici. Favorisce lo scambio di dati tra le piattaforme in modo armonizzato, migliorando la coerenza e la coesione del sistema. 
  • La digitalizzazione di tutte le procedure previste dal Codice degli appalti comporta la necessita di aggiornare le infrastrutture esistentiadottare nuove tecnologie intraprendere azioni formative per lo sviluppo delle competenze del personale della PA coinvolto.
  • Definizione e sviluppo di misure di sicurezza efficaci per la corretta e sicura gestione dei dati personali e la protezione delle informazioni sensibili

Opportunità

  • L'armonizzazione delle piattaforme e la conformità agli standard europei potrebbero costituire i presupposti per una maggiore internazionalizzazione degli appalti pubblici, consentendo una collaborazione più ampia e sinergica. 
  • Valutazione del ruolo dell’IA per la gestione digitalizzata degli appalti pubblici, tenendo presente che nel processo decisionale digitalizzato il contributo umano capace di controllare, validare o smentire la decisione automatizzata. 

Consulta:

Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36

Certificazione componenti piattaforme

Registro piattaforme certificate

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE